Pubblichiamo un articolo pubblicato nel periodico “Il Forestale” n. 72/2013 la cui conclusione è: “A distanza di sette anni dall’emanazione del decreto, purtroppo i risultati complessivi dimostrano che numerosi zoo italiani non sono conformi alle disposizioni del d.lgs. 73/2005 e ciò conferma una situazione di criticità sulla quale il Corpo forestale dello Stato sta ponendo l’opportuna attenzione e rivolgendo il massimo impegno”.

Cites zoo

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CIRCHI E ZOO

Un’attenzione diversa verso gli animali il cui benessere è garantito dalle leggi

di Cristina Avanzo e Irene Davì (da il Forestale n. 72 gennaio/febbraio 2013)

Il circo ha da sempre accompagnato la vita delle persone: carrozzoni percorrevano lunghe distanze tra paesi e paesi, con lingue e costumi diversi, mostrando quello che poteva apparire strano e sconosciuto per popolazioni che vivevano spesso isolate e viaggiavano poco.
Tra queste “meraviglie”, proprio perché tale sentimento suscitavano negli animi di chi li vedeva spesso per la prima volta, gli animali hanno avuto sempre un posto di primo piano. E dove non era la novità dell’esemplare esotico e sconosciuto, era la prestazione che l’uomo faceva fare all’animale a creare stupore e curiosità nel pubblico: dall’orso ballerino si passava alla tigre che saltava nel cerchio infuocato.
Cosa l’animale provasse, a cosa fosse stato sottoposto per spingerlo ad assumere atteggiamenti per lui completamente innaturali non interessava nel passato il pubblico. Una visione antropocentrica del rapporto uomo-animale che non lasciava spazio a dubbi, a domande sui sentimenti e sulle condizioni di vita di quegli esseri.
L’evoluzione dei tempi ha portato ad un radicale cambiamento e ad un’attenzione diversa verso gli animali, riconosciuti come esseri senzienti, dotati di sensibilità e bisogni che vanno rispettati. Oggi il codice penale italiano condanna come delitto il sottoporre gli animali a sevizie, lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Ed anche un mondo antico come quello dei circhi si è trasformato: molte strutture non hanno più animali al loro interno, puntando sulle performances degli esseri umani, veri atleti capaci di operare meraviglie volteggiando nell’aria o facendo ridere grazie anche solo alla mimica. E mentre molti settori che utilizzano gli animali sono stati fortemente regolamentati in tutte le fasi del ciclo produttivo, il mondo circense non presenta molte leggi relative ai criteri e modalità di detenzione della fauna. Ai dispositivi di legge generali, per cui è un reato uccidere o maltrattare un animale senza necessità o con crudeltà (art.544 bis ed art.544 ter del codice penale), si affiancano i criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti redatti dalla Commissione Scientifica Cites, ai sensi dell’art.6 della legge 150/92, che ha emanato il 10 maggio 2000 le prime linee guida di indirizzo per alcune delle specie incluse nella lista delle specie c.d. pericolose.
La grande varietà di specie che sono tenute nei circhi richiede specializzazione sia da parte del personale che li cura sia da parte di coloro che devono controllare e verificare che il tutto avvenga nella garanzia del loro benessere. Infatti non è sufficiente che il controllo si limiti ad accertare la regolarità della documentazione attestante la proprietà degli animali o che questi vengano nutriti. In tal senso la normativa ha evidenziato come il concetto di benessere sia ad ampio spettro: la Cassazione ha interpretato come per contestare il maltrattamento “non è necessaria la lesione fisica dell’animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali essere viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (Cass. Pen. Sezione III 2003 n.46291). Specificatamente nel settore dei circhi, in merito ad un’operazione del Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (N.I.R.D.A.) e dal locale Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) del C.F.S., sempre la Cassazione (sez. III, 26.3.2012, n.11606) ha sancito come anche tali strutture non siano esentate dalle previsioni degli artt.544 bis (uccisione animali) e 544 ter (maltrattamento animali) del codice penale “ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”, in quanto nelle strutture sono autorizzate le attività che “… vengano svolte entro l’ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato”. 
In tale contesto il Corpo forestale dello Stato ha maturato una professionalità specifica su strutture circensi e mostre viaggianti, grazie all’attività di controllo che svolge da anni e ad una formazione ed aggiornamento del personale in tema di contrasto al maltrattamento degli animali.
Per le contestazioni importante è il supporto fornito dagli ausiliari di P.G. quali medici veterinari, comportamentisti ed etologi, così come fondamentale è trovare una diversa collocazione per gli animali sequestrati per maltrattamento. Infatti, in caso di sequestro preventivo, bisogna interrompere il reato trovando custodi e strutture di detenzione idonee che, nel caso di esemplari appartenenti alle specie c.d. pericolose, sono presenti in numero limitato nel territorio nazionale.
Queste ed altre problematiche vengono affrontate dal personale del Corpo forestale dello Stato grazie anche all’esperienza acquisita ed alle conoscenze maturate, usufruendo in alcuni casi anche di strutture degli Uffici Territoriali per la Biodiversità della Forestale. Il benessere degli animali è un fattore cui è dato particolare risalto anche nell’ambito dei giardini zoologici. Secondo la normativa, per giardino zoologico o zoo si intende “qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività”. In Italia l’emanazione del decreto legislativo 73/2005, da cui la suddetta definizione è tratta, ha segnato il recepimento della direttiva europea 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Il principale obiettivo della norma è rappresentato dalla conservazione e salvaguardia della fauna selvatica e della biodiversità, finalità perseguite attraverso il rilascio di licenze alle sole strutture rispondenti a determinati requisiti, che vanno dalla partecipazione a ricerche per la conservazione delle specie all’educazione e sensibilizzazione del pubblico, dalla sistemazione degli animali in condizioni di benessere all’impedimento della loro fuga per tutelare l’incolumità pubblica ed evitare eventuali minacce ecologiche, sino all’aggiornamento costante dei registri degli esemplari ospitati nella struttura. In Italia, molte delle disposizioni in materia di giardini zoologici contenute nel decreto legislativo 73/2005 risultano essere più rigorose di quelle dettate dalla direttiva. L’autorità competente in Italia per l’attuazione della normativa vigente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale istituzione specializzata nello svolgimento dell’attività di controllo in materia.
In base ad una recente indagine compiuta proprio dal Corpo forestale dello Stato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le strutture che in Italia attualmente ospitano animali vivi di specie selvatiche sono 88 di cui, ad oggi, solamente 8 hanno ottenuto il rilascio della licenza, 24 hanno invece provveduto a richiedere l’esclusione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 73/2005, 14 hanno ottenuto parere positivo da parte della competente commissione e sono in procinto di ottenere la licenza, mentre 8 sono pronte per il sopralluogo della commissione avendo presentato in maniera esaustiva la documentazione richiesta.

I risultati

A distanza di sette anni dall’emanazione del decreto, purtroppo i risultati complessivi dimostrano che numerosi zoo italiani non sono conformi alle disposizioni del d.lgs. 73/2005 e ciò conferma una situazione di criticità sulla quale il Corpo forestale dello Stato sta ponendo l’opportuna attenzione e rivolgendo il massimo impegno. A tal fine, negli ultimi mesi del 2012, l’attività di controllo e repressione del Corpo, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Cites territoriali, si è decisamente intensificata dando luogo a numerose contestazioni di illeciti e diversi sequestri presso strutture che esercitavano illegittimamente l’attività di giardino zoologico. Ma l’esercizio abusivo dell’attività di zoo non è stato l’unico illecito rilevato dagli organi di controllo; ad esso si sono aggiunti in taluni casi il maltrattamento di animali, la detenzione illecita di animali pericolosi, nonché il mancato rispetto della normativa Cites che regolamenta il commercio delle specie di fauna e flora in via di estinzione.

A cura dell’ufficio stampa dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato