Nei mesi scorsi, con diversi esposti, la Lav di Roma ha chiesto l’intervento della Polizia municipale in diversi esercizi commerciali che detenevano crostacei con le chele permanentemente legate in violazione dell’articolo 52 del Regolamento comunale Tutela animali (v. delibera del Consiglio Comunale n. 275 del 24.10.2005).
Gli accertamenti della Polizia locale hanno dato esito positivo e state inflitte sanzioni ai sensi dell’articolo 56, comma 1 dello stesso Regolamento.
Alcuni Comuni hanno espressamente vietato questa pratica nei propri Regolamenti comunali. A Roma il divieto sussiste già dal 2005.
Il documento medico-scientifico redatto nel 2007 dal Centro di referenza nazionale per il benessere degli animali dell’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna, intitolato Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione (https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/ASTICIVIVI.pdf) sostiene che la legatura prolungata delle chele “oltre a determinare atrofia muscolare e inibizione dell’alimentazione se naturale, causa la ben più importante interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, in particolare se il colore della banda elastica è tale da alterare l’efficacia dei segnali di comunicazione visiva intra ed interspecie. L’applicazione della banda in animali freschi di muta può distorcere e indebolire le chele. L’occasionale liberazione della chela in singoli animali può provocare gravi danni da aggressione ad altri animali legati presenti nel vivaio”.
A proposito dell’esposizione alla luce diretta e intensa, come spesso succede negli esercizi commerciali, lo stesso documento parla di “condizione generatrice di stress che riduce inoltre i tassi di sopravvivenza” e conclude che “seppure sia dibattuto se i crostacei provino dolore, in attesa dei risultati di approfonditi e specifici studi, sarebbe opportuno comportarsi sulla base del ragionevole dubbio che essi ne provino”.
La detenzione in acquario dovrebbe oltretutto rispettare il Regolamento comunale Tutela animali che prevede all’articolo 52, lettera b) il divieto di “conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto”.
Pur mancando una normativa nazionale chiara e univoca, è fuor di dubbio che la pratica di esporre crostacei vivi con chele legate, e talvolta addirittura sul ghiaccio, genera sofferenza per l’animale la cui vita, dopo tutto quello che subisce, finisce tragicamente con la cottura da vivi in acqua bollente.
Bisogna ricordare inoltre che la detenzione di crostacei vivi sul ghiaccio può costituire reato di maltrattamento ai sensi della Terza Sezione penale, sentenza n. 30177, la stessa ha confermato la sanzione per 5.000 euro per maltrattamento di animali (ex art. 727 c.p.), nonché il risarcimento danni alla Lav, stabilita dal Tribunale di Firenze per un ristoratore di Campi Bisenzio che conservava i crostacei sotto ghiaccio e con le chele legate. Questa condizione genera infatti condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, reato punibile ai sensi dell’art. 727, comma 2 del Codice penale.
In previsione delle festività natalizie e dell’aumento esponenziale del consumo di aragoste e astici, Lav Roma annuncia che organizzerà con i suoi attivisti verifiche in supermercati e ristoranti su tutto il territorio comunale e invita, inoltre, i cittadini a segnalare le violazioni chiamando direttamente la Polizia Locale competente per territorio oppure ad inviare le segnalazioni complete di video e foto a lav.roma@lav.it.
(Fonte: Lav)