In Lombardia i pazienti ricoverati in ospedale e gli anziani ospiti in casa di riposo potranno godere della compagnia dei loro amici a quattro zampe. E’ una delle novità introdotte dal Regolamento per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, che il 29 dicembre scorso ha ricevuto l’ok con una delibera di Giunta.

“Con l’approvazione di questo Regolamento forniamo uno strumento innovativo e all’avanguardia nella normativa nazionale, che introduce alcune importanti novità relative alla gestione degli animali d’affezione”, spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “Novità assoluta è la possibilità di accesso di cani, gatti e conigli negli ospedali e nelle case di riposo, secondo le condizioni di sicurezza stabilite dalle strutture sanitarie o sociosanitarie, rispettando i requisiti minimi riportati dal Regolamento: gli animali devono essere accompagnati da maggiorenni, i cani devono essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio; gatti e conigli, invece, dovranno essere alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all’ospite”.

“Altra novità molto importante – evidenzia Gallera – è la possibilità di sanzionare chi non rispetta le norme del Regolamento. La cifra va dai 150 ai 900 euro”. E ancora: “Viene confermato – prosegue l’assessore – l’obbligo di identificazione e iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione per tutti i cani, per i gatti destinati al commercio e quelli delle colonie feline. I proprietari e detentori delle tipologie di gatti soggette a tale obbligo, dovranno recarsi dal medico veterinario per fargli applicare il microchip e iscriverli all’anagrafe degli animali d’affezione”.

Nel Regolamento – riferisce una nota da Palazzo Lombardia – vengono riportate anche le responsabilità e i doveri che il proprietario o il detentore di un animale d’affezione deve avere nella cura e nell’attenzione verso il proprio pet, tenuto conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, anche nei riguardi della riproduzione, dell’addestramento e delle condizioni di trasporto al seguito del proprietario.

Tra gli obblighi quello di fornire all’animale un ricovero adeguato, cibo e acqua in quantità sufficienti, un’adeguata attività motoria, favorire i contatti sociali tipici della specie e assicurare le cure necessarie. Gli animali in addestramento non potranno essere sottoposti ad attività dannose per la loro salute o essere obbligati a superare le proprie capacità o forze naturali. Inoltre, è previsto il divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza.

Un altro aspetto importante riguarda la prevenzione del randagismo, con disposizioni in merito alla cattura dei cani vaganti e alle procedure da attivare all’arrivo del cane al canile sanitario, l’eventuale trasferimento al rifugio e le disposizioni per l’affido degli animali ospitati”. Infine, il Regolamento “prevede i doveri posti in capo alle persone fisiche che rinvengono un cane vagante e ai medici veterinari liberi professionisti che accettano in custodia un cane vagante, definendo le procedure da seguire per rintracciare il proprietario.

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