Come è noto, le lanterne cinesi, fatte volare in occasione del Capodanno, delle feste patronali o di cerimonie private, possono causare il ferimento e la morte degli animali.
Le lanterne volanti sono vietate? Possono essere lanciate senza preventiva autorizzazione dell’autorità competente? Ecco una breve guida sulla disciplina delle khom fai, le caratteristiche lanterne volanti, tratta dal sito Studio Cataldi.
Articolo di Annamaria Villafrate
Le lanterne cinesi (o lanterne volanti), che regalano dolci emozioni durante le calde serate estive, non sono oggetto di una disciplina nazionale specifica. Questo non vuol dire che possano essere utilizzate senza limiti. Al contrario, il T.U. di Pubblica Sicurezza, i provvedimenti del Ministero dell’interno e della Salute, il codice penale e diverse ordinanze comunali (vedi allegati) sono concordi nel sanzionare tutti coloro che, nel corso di manifestazioni pubbliche o feste private, lancino le magiche “khom fai” senza la preventiva autorizzazione, prevedendo multe, anche salatissime, per chi trasgredisce.
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- Lanterne cinesi: cosa sono
- Lanterne cinesi: disciplina
- Lanterne cinesi: la risposta del Ministero dell’Interno
- Lanterne cinesi: il provvedimento del Ministero della Salute
- Lanterne cinesi: l’art. 703 del codice penale
Lanterne cinesi: cosa sono. Le lanterne cinesi o lanterne volanti sono piccole lanterne di carta che si sollevano in aria per effetto dello stesso principio che fa alzare le mongolfiere. Composte da una struttura rigida rivestita di carta, le lanterne cinesi presentano al loro interno una fonte di calore che, scaldando l’aria interna, le fa sollevare.
Lanterne cinesi: disciplina. In Italia non esiste una legge nazionale specifica che disciplini l’uso delle lanterne cinesi. Esistono però normative regionali e ordinanze comunali che pongono limiti e divieti. In via analogica è inoltre applicabile alle lanterne cinesi l’art. 57 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”. Insomma, senza apposita licenza è vietato lanciare in aria perfino le, apparentemente innocue, lanterne cinesi.
Lanterne cinesi: la risposta del Ministero dell’Interno. A livello nazionale inoltre, il Ministero dell’Interno, in data 6 dicembre 2012, rispondendo a un quesito sollevato dalla Questura di Pisa relativo al lancio delle lanterne volanti si esprime nei seguenti termini: “Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse (…), evidenziando che l’attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente e il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati”. Il Ministro precisa inoltre che dette lanterne, debbano considerarsi “accensioni pericolose” così come previsto dall’art. 57 TU Pubblica Sicurezza, sia quando il lancio si verifichi nel corso di manifestazioni pubbliche che durante feste private. (Vedi il documento in calce)
Lanterne cinesi: il provvedimento del Ministero della Salute.Il 3 marzo 2017 il Ministero della Salute ha disposto il sequestro, il ritiro e il divieto di vendita nazionale di un particolare tipo di lanterna cinese in quanto: “A seguito di analisi effettuata dal Centro Regionale Amianto del Lazio si è riscontrato nel cordino, che sostiene la struttura della lanterna, presenza di amianto friabile. Le fibre di amianto sono cancerogene per inalazione (responsabili del mesotelioma pleurico), in tal caso il soggetto più a rischio è colui che maneggia direttamente la lanterna, toccando il cordino, le fibre di amianto possono sfaldarsi essendo di materiale friabile (praticamente amianto puro); ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l’articolo ricade a terra”. (Vedi il documento in calce).
Lanterne cinesi: l’art. 703 del codice penale.Il lancio di lanterne senza la preventiva licenza dell’autorità preposta può configurare anche il reato contravvenzionale di pericolo previsto dall’art. 703 che punisce le accensioni ed esplosioni pericolose. In particolare, la norma dispone che: “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.
Mininistero dell’Interno – 06.12.2012 lanterne cinesi
Ministero della Salute 3.03.2017
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