Dall’esame del dna, l’orsa catturata, radiocollarata e rilasciata – alla presenza di tre cuccioli – qualche notte fa sembra sia proprio JJ4, accusata di aver aggredito due persone sul monte Peller lo scorso 22 giugno e per questo condannata a morte dal Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Ma ora, grazie alla sospensiva dettata dal Tar di Trento, non potrà essere uccisa, almeno fino al 22 ottobre, e neppure catturata, visto che l’ordinanza di Fugatti prevede solo l’identificazione e l’abbattimento. Non la cattura per captivazione.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l’ordinanza del 31 luglio 2020 ha confermato la sospensione dell’ordinanza provinciale che aveva disposto l’uccisione dell’orsa JJ4 (v. testo in calce). Non solo: ha anche invitato la Provincia autonoma di Trento a collaborare con il Ministero dell’Ambiente essendo “la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato” e ha definito la misura dell’abbattimento dell’orsa “in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”.
“Siamo molto soddisfatti per questo risultato”, hanno commentato Oipa ed Enpa in una nota congiunta. “Ora speriamo che la Provincia inizi finalmente a recepire il messaggio, scritto anche dai magistrati nell’ordinanza, che la gestione della fauna selvatica non può prescindere dalla presenza dello Stato, unico vero tutore della biodiversità nel nostro Paese”.
Le due associazioni spiegano che “con questa ordinanza non si sta solo salvando la vita di JJ4, ma si afferma un principio importante che vale per tutta la gestione della fauna selvatica: ‘essendo la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1 della legge n. 157/92), vi è l’esigenza di una sua equilibrata distribuzione sull’intero territorio nazionale’ e di una ‘leale collaborazione tra lo Stato e la Provincia’. Dunque giù le mani da orsi e lupi. Basta ordinanze di abbattimento emanate sull’onda dell’emotività e di strumentalizzazioni politiche“.
I giudici hanno sottolineato come la misura dell’abbattimento si ponga in netto contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.
“Ecco, ripartiamo da qui: dalla ragionevolezza, dalla capacità di studiare e mettere in atto una gestione della fauna selvatica basandoci su principi scientifici e sulla sacrosanta esigenza di dover seguire la strada, ribadiamo l’unica possibile, della leale convivenza tra uomo e animali selvatici”, concludono Oipa ed Enpa.
Leggi e scarica l’ordinanza del 31 luglio 2020