La Cassazione ha dichiarato che gli attivisti non avrebbero tratto nessun vantaggio, ma hanno agito solo per sottrarre i cani da condizioni di maltrattamento
Rubare animali per salvarli da maltrattamenti non costituisce reato. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva condannato 12 dei 13 animalisti che nell’aprile del 2012 avevano sottratto 67 cani beagle dall’allevamento “Green Hill” di Montichiari, in provincia di Brescia. Il 18 luglio successivo i beagle furono posti sotto sequestro probatorio, nominandone la Lav e Legambiente custodi giudiziari. Nel 2016 la multinazionale americana Marshall, proprietaria di Green Hill, vendette la struttura e abbandonò l’Italia.
|La Corte di Appello di Brescia confermò il verdetto di primo grado contro tre dipendenti dell’allevamento, accusati di crudeltà contro gli animali sotto la loro custodia e di uccisione non giustificata di alcuni di questi, accuse che si sono tramutate in condanne. Gli animalisti intervenuti per sottrarre gli animali erano sono stati a loro volta condannati in appello per aver “rubato” e non “liberato” gli animali. In primo grado erano stati assolti.
La Suprema Corte ha dunque annullato le condanne inflitte agli animalisti, che prevedevano pene detentive tra gli 8 e i 10 mesi.
|Leggi il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione|
I cani allevati da Green Hill erano destinati ai laboratori di sperimentazione animali. Per questo, gli animalisti fecero irruzione e liberarono i beagle, avviando una lunga battaglia per far chiudere l’allevamento.
Grazie alle manifestazioni e alle azioni degli animalisti, si è arrivati nel 2014 a una modifica dell’articolo 13 della legge delega n.96 del 2013 con il quale si vieta di allevare cani, gatti e primati destinati ai laboratori di sperimentazione. E Green Hill non ha potuto riaprire.
I giudici hanno stabilito che il gesto degli attivisti non è equiparabile a un furto in abitazione, come era stato deciso in appello. La liberazione dei beagle non è stato un gesto premeditato e non ha portato un vantaggio agli attivisti: si è trattato di un atto compiuto per salvare gli animali dai maltrattamenti e non per impossessarsene indebitamente.
“Se l’utilità perseguita dall’autore del furto deve essere connessa alla cosa oggetto dell’impossessamento e non all’azione in sé, non è comprensibile quale sia se si esclude che vi possa essere un dolo nel liberare gli animali che sono stati sottoposti a maltrattamenti”, aggiungono i giudici. Cioè, nella sentenza di appello manca la spiegazione di quale sarebbe il vantaggio per gli attivisti.