Altra vittoria dei difensori degli animali: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Abruzzo n.10/2004 sulla caccia nella parte in cui statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, “possono avvalersi” anche “dei cacciatori iscritti o ammessi agli Atc (Ambiti terrirotiali di caccia) interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione”, e annovera questi ultimi tra coloro che attuano tali piani. A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il Tar Abruzzo a seguito del ricorso presentato da Enpa, Lav e Lega nazionale per la difesa del cane, volto a ottenere l’annullamento della delibera del presidente della Provincia di Teramo n. 92/2016, con cui l’ente ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi, in attuazione dell’art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10/2004.
“La sentenza”, spiega Augusto De Sanctis della Stazione Ornitologica Abruzzese, “conferma l’orientamento della Corte Costituzionale sul divieto di estensione a tutti i cacciatori delle iniziative di controllo della fauna selvatica che invece, come previsto dalla legge nazionale, possono essere attuate esclusivamente dalle guardie provinciali coadiuvate, nel caso, dai proprietari o conduttori dei fondi se aventi la licenza di caccia, dalle guardie forestali e dalla guardie comunali se munite di licenza venatoria. La Corte ribadisce che i piani di controllo della fauna sono distinti dall’attività venatoria, e sono indirizzati solo a contenere il numero di animali presenti su un dato territorio se si evidenziano danni all’ambiente o alle colture. Per questo motivo la norma nazionale ha inteso porre dei limiti al coinvolgimento di tutti i cacciatori, restringendo appunto la possibilità di intervento ai soli proprietari e alle guardie venatorie”.